Etica e responsabilità

Premessa


Dal 2016, anno della sua costituzione, Pharmaday Pharmaceutical si è impegnata a fondare la propria attività su forti valori umani e solidi principi etici e nel pieno rispetto delle normative vigenti, con una costante propensione al proprio miglioramento. La formalizzazione di tali principi si consolidano con la Certificazione di Qualità ISO 9001.
Gli impegni e le responsabilità etiche di Pharmaday Pharmaceutical, sono diretti a creare soddisfazione per i propri clienti e crescita professionale per Dipendenti e Collaboratori.
Il Codice Etico Pharmaday Pharmaceutical (di seguito anche “Codice”) in attuazione del modello organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001, costituisce un insieme di principi la cui osservanza da parte di tutti coloro cui è indirizzato è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine stessa di Pharmaday Pharmaceutical. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni sia esterni alla Società.

Esortazione introduttiva


Guadagnarsi la vita è il diritto di ogni essere umano così come farlo in modo etico è un dovere.
Il doppio obiettivo di fare profitto e rispettare il prossimo ispira il nostro impegno ed è la base di una nuova alleanza per una comunità consapevole. L’invito aperto a tutti è di impegnarsi ogni giorno sul come, cosa, dove e quando.

Ogni impresa, nel produrre valore, produce anche valori, grandi o piccoli, dei quali può non essere consapevole.
Sovente nella routine quotidiana i comportamenti virtuosi e le iniziative etiche sono difficili da identificare e questa carenza di percezione impedisce una compiuta valorizzazione. Il risultato è un involontario e dannoso blackout a causa del quale l’azienda è ingiustamente assente nella comunicazione dei suoi principi morali e azioni di responsabilità sociale.
Individuare gli elementi etici che l’azienda ha già in sé e valorizzarli con una comunicazione corretta e convincente non richiede necessariamente ulteriori investimenti e può essere attuata anche a costo zero: la corretta comunicazione all’interno e all’esterno dell’azienda è un buon inizio.
Il sistema di controllo interno deve essere orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali, al fine di determinare una ragionevole garanzia circa il rispetto non solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e procedure interne. In tale contesto si inserisce la programmazione della formazione che deve riguardare i contenuti del Codice Etico, messo a disposizione di tutti i collaboratori aziendali.
II management deve curare costantemente la conformità dei comportamenti indicati nel Codice e, se necessario, realizzare speciali programmi di verifica.

Valori


I valori sui quali si fonda Pharmaday Pharmaceutical sono quelli etici basilari, cioè dignità ed unicità della persona umana e della propria libertà senza alcuna distinzione, onestà, lealtà, equità, trasparenza. Ciò comporta la gestione dell’attività economica nei limiti dell’ordine morale, ed aspirare sempre che la tecnica sia compatibile con l’etica. Ne consegue il rifiuto di un’economia basata su interesse personale e a senso unico, ed il sostegno di profitti onesti e ragionevoli, capaci di creare nuove opportunità di lavoro.
Tali valori vengono espletati dettagliatamente nel presente Codice. Che dovrà pertanto intendersi come quadro di riferimento per l’autoregolamentazione che ciascuno collaboratore si impegna a realizzare. Con i seguenti obiettivi d’impresa:

  • Mantenere elevati standard di qualità della ricerca e della professione;

  • Accrescere la fiducia dei cittadini, delle imprese e delle Istituzioni nella ricerca sociale e di mercato

 

Articolo 1 - Ambito di Applicazione e Destinatari
 

1.1 I principi e le norme del presente Codice intendono favorire e promuovere gli obblighi generali, sia collettivi sia individuali, di diligenza, correttezza e lealtà che devono qualificare l’adempimento delle prestazioni lavorative ed il comportamento nell’ambiente di lavoro.
1.2 I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutte le figure interessate: Amministratore Unico e ogni persona legata da rapporti di lavoro subordinato (“Dipendente”) e coloro che operano per Pharmaday Pharmaceutical, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa (“Collaboratori”).
L’insieme di tali figure è di seguito definito congiuntamente i “Destinatari”.
1.3 Pharmaday Pharmaceutical si impegna a non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri, anche attraverso il proprio comportamento, di non condividere il contenuto e lo spirito del presente Codice.

 

Articolo 2 - Comunicazione
 

2.1 Pharmaday Pharmaceutical provvede ad informare tutti i Destinatari e qualsiasi altro soggetto terzo che riceve incarichi, stabili o temporanei, dalla stessa Pharmaday Pharmaceutical, circa le disposizioni del Codice, prescrivendone la rigorosa osservanza, e a predisporre ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione.
2.2 Il Codice è redatto in lingua italiana e in inglese, pubblicato sul sito www.pharmadaypharmaceutical.it e sulla intranet aziendale.
2.3 Pharmaday Pharmaceutical provvede a chiarire le disposizioni del Codice; a verificare la sua effettiva osservanza; ad adottare provvedimenti connessi alla rimozione degli effetti delle infrazioni del Codice; ad aggiornare le disposizioni; a sanzionare le violazioni del Codice.

 

Articolo 3 - Responsabilità
 

3.1 Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa nel rispetto formale e sostanziale di ciascuna norma, con diligenza, professionalità, efficienza, lealtà e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo, in funzione del ruolo ricoperto, le responsabilità connesse alle proprie azioni e/o omissioni.
3.2 I Destinatari sono altresì tenuti al rispetto e alla tutela dei beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con quanto definito dal regolamento aziendale e dal presente Codice.
In particolare tutti i Destinatari debbono improntare il proprio comportamento a criteri di condivisione delle informazioni, di attenzione alle opinioni ed alle istanze liberamente espresse dai propri colleghi, di chiara assunzione delle responsabilità proprie e collettive.
3.3 Ognuno dei Destinatari è responsabile della veridicità, autenticità e originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza.– 3.4– Chiunque venga a conoscenza di violazioni al presente Codice, o di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l’efficacia, deve darne tempestiva comunicazione alle figure incaricate alla vigilanza.

 

Articolo 4 – Correttezza, onestà
 

4.1 Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile. Tutti coloro che effettuano tali operazioni devono garantire la rintracciabilità delle motivazioni che ne hanno consentito l’esecuzione, l’evidenza delle eventuali autorizzazioni e delle modalità di esecuzione dell’operazione medesima.
4.2 Il perseguimento dell’interesse di Pharmaday Pharmaceutical non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e onestà.

 

Articolo 5 - Conflitto di interessi
 

5.1 I Destinatari sono tenuti ad evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisce o possa costituire un conflitto tra gli interessi individuali e quelli di Pharmaday Pharmaceutical.
In particolare, è vietato porre in essere comportamenti orientati allo sfruttamento delle informazioni privilegiate detenute dai Destinatari per motivi legati allo svolgimento delle proprie funzioni e competenze aziendali.
5.2 I Destinatari non utilizzano a fini personali beni e/o attrezzature di cui dispongano nello svolgimento dell’incarico, salvo diversi accordi esplicitamente stabiliti.
5.3 I Destinatari devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle di Pharmaday Pharmaceutical, rispettare le regole aziendali ed attenersi al presente Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2104, 2105 del codice civile.
5.4 Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio o indebiti vantaggi per sé, per terzi o per la Pharmaday Pharmaceutical.

 

Articolo 6 - Riservatezza
 

6.1 I Destinatari, anche in conformità alle disposizioni di legge, sono tenuti a trattare con la massima riservatezza le informazioni in proprio possesso in ordine alle attività di Pharmaday Pharmaceutical. È altresì vietato diffondere notizie false concernenti la Società stessa, i Destinatari e i terzi che per essa operano.
6.2 Pharmaday Pharmaceutical gestisce tutte le informazioni relative ai dati personali dei lavoratori, attraverso canali istituzionali, garantendo tutela e protezione dei dati trattati, il rispetto del segreto professionale e la salvaguardia delle informazioni riservate, come da normativa vigente.

 

Articolo 7 - Relazioni di affari e rapporti con i clienti
 

7.1 Pharmaday Pharmaceutical riconosce la soddisfazione del cliente per i servizi resi di primaria importanza, si impegna pertanto a rispettare tutte le norme del SGQ interno. In particolare mira a fornire, con efficienza, cortesia e trasparenza, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative del cliente.
7.2 Nello svolgimento delle relazioni d’affari Pharmaday Pharmaceutical richiede legalità, correttezza, trasparenza ed efficienza, pertanto i Destinatari le cui azioni possono essere in qualche modo riferibili alla Società stessa, dovranno assumere comportamenti corretti negli affari di interesse della Società. In particolare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Imprese Private, indipendentemente dalla competitività del mercato o dalla importanza dell’affare trattato, astenendosi dal porre in essere, legittimare, accettare o favorire comportamenti che non siano strettamente conformi alla vigente normativa ed espletati nel presente documento.

 

Articolo 8 - Tutela della concorrenza
 

Pharmaday Pharmaceutical sostiene il principio dell’economia di mercato e si impegna ad esercitare una concorrenza leale e corretta e riconosce alle altre aziende lo stesso diritto. Vieta pertanto qualsiasi forma di concorrenza sleale, in particolare:

  • uso illegittimo di segni distintivi altrui;

  • diffusione di notizie/informazioni false o inesatte atte a screditare un concorrente;

  • uso   della   forza   o   di   altri   mezzi   fraudolenti   di   persuasione   finalizzati   all’ottenimento d’informazioni.

  • appropriamento consapevole, in qualsiasi modo, di materiale - non di dominio pubblico - prodotto da un concorrente.

 

Articolo 9 - Rapporti con i fornitori di beni e servizi
 

9.1 Pharmaday Pharmaceutical procede nella scelta dei propri fornitori, attraverso apposite procedure che devono essere dichiarate, chiare, certe, documentate e non discriminatorie, determinate solo ed unicamente da valutazioni obiettive di qualità/ prezzo, capacità di consegna, servizio e mantenimento di fonti di approvvigionamento secondo le necessità aziendali.
A tal fine Pharmaday Pharmaceutical si impegna ad ottemperare tutte le norme del SGQ aziendale, in particolare a mantenere un dialogo franco e aperto in linea con le buone consuetudini commerciali.
9.2 I Destinatari coinvolti in acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità e operare con la diligenza del buon padre di famiglia.

 

Articolo 10 - Rapporti con i lavoratori
 

10.1 Pharmaday Pharmaceutical considera le risorse umane come il più importante patrimonio aziendale, è pertanto impegnata a realizzare e mantenere ambienti di lavoro sani e sicuri, avendo come obiettivo la tutela dell’integrità fisica e morale dei propri collaboratori, garantendo altresì condizioni di lavoro rispettose della dignità umana, in ambienti di lavoro adeguati.
10.2 La Società offre a tutti i lavoratori le stesse opportunità di lavoro cosicché tutti possano godere di un equo trattamento, basato su criteri di merito e sulla capacità di rendimento. Parimenti promuove lo sviluppo e la massima valorizzazione del talento, delle attitudini e delle competenze professionali di ciascun lavoratore.
10.3 Pharmaday Pharmaceutical garantisce che nella propria organizzazione gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, siano focalizzati su risultati possibili (ancorché ambiziosi), specifici, concreti, misurabili e relazionati con il tempo previsto per il loro raggiungimento.
10.4 Pharmaday Pharmaceutical vieta la prospettazione di incrementi nella remunerazione, di altri vantaggi o di progressione di carriera, quale contropartita di attività difformi dalle leggi, dal presente Codice e dalle norme e regole interne.
10.5 L’individuazione e la scelta del personale avviene valutando le specifiche competenze, il profilo professionale, le capacità tecniche e psico-attitudinali del candidato secondo le esigenze aziendali. Sono evitati, nei limiti delle informazioni disponibili, favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

 

Articolo 11 - Comportamenti sul luogo di lavoro
 

Pharmaday Pharmaceutical richiede che nelle relazioni di lavoro non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

  • la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o di gruppi di lavoratori la ingiustificata interferenza con l’esecuzione di prestazioni lavorative altrui;

  • il compimento di atti idonei a porre in pericolo o violare l’integrità fisica degli altri individui.

  • la ritorsione, da chiunque messa in opera, nei confronti dei lavoratori in conseguenza al loro rifiuto di effettuare determinate prestazioni di carattere personale e/o professionale.

  • l’ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di     competitività personale.

 

Articolo 12 - Sicurezza e Salute
 

12.1 Nell’ambito della normativa vigente, la Pharmaday Pharmaceutical s’impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei propri lavoratori.
In particolare la Società s’impegna affinché:

  • il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia considerata una priorità;

  • i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall’evoluzione della miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;

  • i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive e individuali;

  • &l’informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;

  • sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

  • si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;

  • sia garantita l’organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la Società opera.

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, la Società destina risorse organizzative, strumentali ed economiche con l’obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa vigente ed il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione.
12.2 I Destinatari secondo le proprie competenze, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto di tutte le norme di legge in ambito di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare richiede, in ottemperanza all’art.51 della legge 16 gennaio 2003 n.3, il divieto di fumo nei locali chiusi comuni e in tutti i luoghi di lavoro.

 

Articolo 13 – Politiche anti-corruzione
 

13.1 Pharmaday Pharmaceutical ha come principio imprescindibile ed esige il rispetto delle legislazioni antitrust vigenti nei paesi in cui opera. Pertanto è fatto divieto a tutti coloro che operano per Pharmaday Pharmaceutical di:

  • effettuare, promettere o comunque favorire, direttamente o indirettamente, la corresponsione di denaro o altre utilità sia in ambito “Pubblico” sia “Privato”, italiano od estero;

  • accettare ovvero autorizzare qualcuno ad accettare la promessa e/o acquisire direttamente o indirettamente denaro, vantaggi economici, trattamenti più favorevoli di quelli dovuti od altre utilità da qualunque soggetto, al fine di ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione all’attività d’impresa, ovvero consentirlo ad altri.

 

Articolo 14 - Controllo e Trasparenza contabile
 

14.1 Pharmaday Pharmaceutical condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la chiarezza, la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai destinatari.
14.2 Ogni operazione e/o registrazione contabile deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, in ogni tempo verificabile. Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l’esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull’esecuzione dell’operazione e sull’identità dei soggetti esecutori dell’operazione stessa.

 

Articolo 15 - Tutela della proprietà intellettuale e del diritto d’autore
 

15.1 Pharmaday Pharmaceutical considera proprio patrimonio essenziale i diritti di proprietà intellettuale ed industriale (brevetti, marchi, diritti d’autore e segni di riconoscimento) di cui è titolare e garantisce il rispetto della proprietà intellettuale ed industriale altrui.
15.2 È vietato qualsiasi comportamento atto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l’uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui, ovvero di informazioni riservate.

 

Articolo 16 - Controllo interno
 

Pharmaday Pharmaceutical prevede un sistema di controlli interni, affidati a funzioni adeguate. Ogni Destinatario, nell’ambito delle proprie funzioni e dei compiti assegnati, deve contribuire attivamente al migliore funzionamento del sistema dei controlli interni e allo sviluppo di una cultura dell’autocontrollo.

 

Articolo 17 - Tutela dell’ambiente
 

Pharmaday Pharmaceutical persegue il principio di tutela e salvaguardia dell’ambiente, nel rispetto della specifica normativa vigente. In particolare presta particolare attenzione:

  • alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti;

  • all’utilizzo di fonti di energia qualitativamente eco-sostenibili;

  • alla riduzione dei consumi energetici;

  • alla sobrietà e diligenza nei consumi;

  • alla prevenzione delle violazioni in materia di tutela e protezione ambientale.

 

Articolo 18a - Regole in tema di omaggistica comuni a tutte le relazioni
 

L’omaggistica utilizzata a supporto del corrente svolgimento degli affari è volta  esclusivamente  a promuovere l’immagine di Pharmaday Pharmaceutical e non può eccedere, per valore e/o intensità, le normali prassi  commerciali e di cortesia o, comunque, compromettere l’indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l’integrità e la reputazione del destinatario.

 

Articolo 19 - Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice
 

L’osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai lavoratori e/o dai soggetti aventi relazioni d’affari con Pharmaday Pharmaceutical. Pertanto le violazioni al presente Codice potranno dare luogo a sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione, finanche ad essere considerate inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge.
L’osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti di Pharmaday Pharmaceutical ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del Codice Civile.
La violazione delle norme etiche e/o delle procedure interne costituisce inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del posto di lavoro e salvo il risarcimento dei danni causati a Pharmaday Pharmaceutical.
La violazione di una norma e/o di una procedura, può inoltre costituire illecito penale.
Violare una norma interna significa infatti violare la legge ed incorrere in sanzioni penali (multe o pene detentive) o civili (risarcimento danni o pene pecuniarie) che possono colpire il dipendente e la società stessa.
Pertanto qualunque dipendente violi lo spirito o la lettera delle norme etiche e/o delle procedure disciplinanti le attività di Pharmaday Pharmaceutical, è soggetto ad una valutazione disciplinare effettuata dal datore di lavoro, nel rispetto del contratto collettivo e/o del codice civile e informata ai seguenti principi:
Principio della tipicità delle violazioni e delle sanzioni.
Il provvedimento disciplinare irrogato è previsto dalla contrattazione collettiva e/o dal codice civile.
Principio della autonomia ed immediatezza della sanzione.
Data l’autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato, la valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dal datore di lavoro non deve coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, pertanto il datore di lavoro potrà irrogare provvedimenti disciplinari quali ad esempio richiamo verbale, ammonizione scritta, sospensione e licenziamento, senza attendere il termine del procedimento penale, a carico del dipendente, come anche a prescindere dall’apertura di un processo penale.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano i seguenti comportamenti passibili di misure disciplinari:

  • azioni che violano le norme etiche;

  • azioni che violano le procedure;

  • richiesta ad altri di violare una norma etica;

  • mancata denuncia di effettive o sospette violazioni di una norma etica e/o di una procedura;

  • ritorsioni contro un dipendente o un terzo che abbia sollevato dubbi circa questioni relative all’infrazione di una norma etica e/o di una procedura.

 

Articolo 20 – Provvedimenti disciplinari
 

I comportamenti difformi alle norme etiche di cui al presente codice, alle procedure e ai regolamenti aziendali, alle deleghe e a quant’altro previsto dal modello organizzativo, saranno puniti, a seconda della loro gravità o della loro recidività, con i provvedimenti di seguito elencati per le diverse categorie di soggetti.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, essendo l’accertamento disciplinare e quello penale considerati per legge autonomi ed indipendenti.


Misure per i lavoratori dipendenti ed assimilati 

I provvedimenti disciplinari adottabili nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché per gli altri lavoratori a questi ultimi assimilati per legge, sono quelli riportati nel CCNL, applicabile nel settore di riferimento al quale, pure, espressamente si rimanda per le concrete procedure di applicazione dei citati provvedimenti disciplinari. Ciascuna società del gruppo adotta, all’interno del modello di organizzazione gestione e controllo, il sistema disciplinare applicabile nei confronti di tali lavoratori secondo il richiamato CCNL. 


Misure nei confronti dei dirigenti 

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle norme etiche di cui al presente codice, delle procedure e dei regolamenti aziendali, delle deleghe e di quant’altro previsto dal modello organizzativo, si applicano le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale. 
Ciascuna società del gruppo adotta, all’interno del modello di organizzazione gestione e controllo, il sistema disciplinare ad essi applicabile secondo il richiamato CCN procedendo alla immediata risoluzione del rapporto di lavoro ove venisse compromesso il rapporto di fiducia con la società. 

 

Articolo 21 - Conflitto con il Codice
 

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

 


Fonti Normative
 

  • Regolamento Aziendale

  • Manuale della Qualità ISO 9001:2015

  • D. Lgs 231/2001

  • Codici e linee guida, ASSIRM, ICC e ESOMAR

  • Codici deontologici EphARMA 

  • Standard ISO 9001:2015,

  • art. 2104, 2105, 2106 del codice civile.

  • Reg. UE 2016/679 – GDPR – General Data Protection Regulation

  • D. Lgs 151/2005

  • Legge 300/70 art. 7

  • PR n. 3 del 10.01.1957 - artt. 60 e seguenti;

  • Legge n. 412 del 30.01.1991 - art. 4 - comma 7;

  • Legge 662 del 23.12 1996 - art. 1 - commi 56-62;

  • Legge n. 448 del 23.12.1998 - art. 72 - comma 7;

  • D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 - art. 53 - commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

  • Contratti   Collettivi    Nazionali    di    Lavoro    del comparto attualmente vigenti;

  • Legge n.190 del 06.11.2012;

  • Legge 81/08.